Art. 7

Piano correttivo

In vigore dal 29 set 2022
Piano correttivo 1.   A seguito della trasmissione di un avviso relativo a una presunta infrazione ai sensi dell’, paragrafo 1, e una volta raggiunta la soglia per una presunta infrazione cumulativa di cui all’, paragrafo 2, la banca centrale competente dell’Eurosistema notifica al soggetto dichiarante interessato la possibilità di presentare un piano correttivo. 2.   Entro 60 giorni di calendario dalla notifica di una presunta infrazione ai sensi del paragrafo 1, la banca centrale competente dell’Eurosistema può approvare un piano correttivo presentato dal soggetto dichiarante in conformità al presente articolo. 3.   Il presente articolo non si applica in alcuno dei seguenti casi: a) colpa grave di cui all’, paragrafo 2; o b) una presunta infrazione degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). 4.   Il piano correttivo è predisposto dal soggetto dichiarante e deve come minimo: a) indicare i motivi della presunta infrazione; b) stabilire le misure correttive che il soggetto dichiarante deve adottare, ivi inclusa una disposizione relativa alla trasmissione immediata delle informazioni statistiche corrette o mancanti; c) includere un calendario per l’attuazione delle misure di cui alla lettera b); e d) includere i dati della persona o delle persone di riferimento responsabili. 5.   La banca centrale competente dell’Eurosistema valuta il piano correttivo presentato ai sensi del paragrafo 4 senza indugio e in ogni caso entro 12 giorni di calendario dalla data di tale presentazione e, se del caso, tenendo debitamente conto delle osservazioni formulate dalla BCE in conformità al paragrafo 7: a) approva il piano e fissa un termine finale non superiore a 60 giorni di calendario per l’attuazione complessiva di tale piano a decorrere dalla data della sua approvazione; oppure b) qualora il piano non sia sufficiente a porre rimedio alla presunta infrazione, chiede al soggetto dichiarante di predisporre e presentare un piano correttivo rivisto entro 10 giorni di calendario dalla data di tale richiesta. 6.   Qualora sia presentato un piano correttivo rivisto entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera b), la banca centrale competente dell’Eurosistema lo valuta senza indugio e in ogni caso entro otto giorni di calendario dalla data di tale presentazione e, se del caso, tenendo debitamente conto delle osservazioni formulate dalla BCE in conformità al paragrafo 7: a) approva il piano correttivo rivisto e fissa un termine finale non superiore a 42 giorni di calendario per l’attuazione complessiva di tale piano a decorrere dalla data della sua approvazione; oppure b) qualora il piano correttivo rivisto non sia sufficiente a porre rimedio alla presunta infrazione, lo respinge e avvia una procedura di infrazione in conformità all’. 7.   Una BCN competente presenta senza indugio alla BCE ogni piano correttivo o ogni piano correttivo rivisto che riceve ai sensi del presente articolo. Qualora la BCE ritenga che il piano correttivo non sia sufficiente a porre rimedio alla presunta infrazione, si applicano le seguenti norme: a) nel caso di un piano correttivo di cui al paragrafo 5, la BCN competente chiede al soggetto dichiarante di predisporre e presentare un piano correttivo rivisto entro 10 giorni dalla data di tale richiesta; e b) nel caso di un piano correttivo rivisto di cui al paragrafo 6, la BCN competente lo respinge e avvia una procedura di infrazione in conformità all’. 8.   Qualora una banca centrale competente dell’Eurosistema approvi un piano correttivo ai sensi del paragrafo 5 o del paragrafo 6, ne controlla l’attuazione e verifica se le misure correttive ivi previste sono state applicate in modo efficace e tempestivo. 9.   Una banca centrale competente dell’Eurosistema può prorogare una volta il termine per l’attuazione di un piano correttivo approvato ai sensi del paragrafo 5 o del paragrafo 6, in circostanze eccezionali e a condizione che il soggetto dichiarante dimostri che il piano correttivo è attuato in modo efficace. Eventuali proroghe sono limitate al periodo che la banca centrale competente dell’Eurosistema ritiene necessario affinché il soggetto dichiarante attui il piano correttivo e in ogni caso non oltre 30 giorni di calendario dalla scadenza del termine ultimo di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, a seconda dei casi. 10.   Le BCN competenti e la BCE si notificano reciprocamente qualsiasi piano correttivo concordato con un soggetto dichiarante non appena tale piano è approvato e si tengono reciprocamente informate in merito all’attuazione di ciascun piano. 11.   Qualora un piano correttivo sia approvato e attuato ai sensi del presente articolo, la banca centrale competente dell’Eurosistema non avvia una procedura di infrazione ai sensi dell’ in relazione alla stessa presunta violazione da parte dello stesso soggetto dichiarante prima della scadenza del termine ultimo di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, a seconda dei casi, fatta salva qualsiasi proroga concessa ai sensi del paragrafo 9. 12.   Qualora un soggetto dichiarante non rispetti il termine di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, ovvero un termine di cui è stata concessa la proroga ai sensi del paragrafo 9, oppure qualora non sia stato posto rimedio alla presunta violazione entro il termine ultimo di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6 o entro un termine di cui è stata concessa la proroga ai sensi del paragrafo 9, a seconda dei casi, la banca centrale competente dell’Eurosistema avvia una procedura di infrazione ai sensi dell’. 13.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 12, le banche centrali competenti dell’Eurosistema continuano a monitorare una o più presunte infrazioni oggetto di un piano correttivo e l’osservanza degli obblighi di segnalazione statistica da parte dei soggetti dichiaranti e continuano a registrare e segnalare eventuali presunte infrazioni ai sensi degli .
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