Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 set 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) per «banca centrale competente dell’Eurosistema» si intende la BCN competente o, nel caso di segnalazione diretta, la BCE; 2) per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione; 3) per «presunta infrazione cumulativa» si intende una serie di presunte infrazioni tra quelle elencate all’, paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente regolamento che si verificano in relazione a uno o più obblighi di segnalazione statistica ai sensi dello stesso regolamento o della stessa decisione della BCE; 4) per «segnalazione diretta» si intende la segnalazione, da parte dei soggetti dichiaranti, di informazioni statistiche direttamente alla BCE in conformità alla decisione di una BCN competente ai sensi di un regolamento o di una decisione della BCE; 5) per «al di fuori del controllo del soggetto dichiarante» si intende un evento esterno imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo di un soggetto dichiarante, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle; 6) per «soggetti dichiaranti» si intendono i «soggetti dichiaranti» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98; 7) per «infrazione» s’intende una «infrazione» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2532/98; 8) per «sanzioni» si intendono le «sanzioni» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98; 9) per «obblighi di segnalazione statistica» si intendono gli «obblighi di segnalazione statistica» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98. 10) per «presunta infrazione» si intende l’inosservanza, da parte dei soggetti dichiaranti, degli obblighi di segnalazione statistica di un regolamento o di una decisione della BCE che: a) sia stata individuata dalla banca centrale competente dell’Eurosistema; e b) non sia stata ancora confermata come infrazione in una decisione motivata adottata dal Comitato esecutivo della BCE ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2532/98.
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