Art. 17

Richiesta di autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio

In vigore dal 15 set 2022
Richiesta di autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio 1.   Per ottenere l'autorizzazione di un singolo processo di riciclaggio, la persona fisica o il soggetto giuridico che ha sviluppato il processo di decontaminazione del processo di riciclaggio, sia esclusivamente per i propri fini come riciclatore, sia per la vendita o la concessione in licenza di impianti di riciclaggio o di decontaminazione a riciclatori (il «richiedente»), presenta una richiesta conformemente al paragrafo 2. 2.   Il richiedente presenta all'autorità competente di uno Stato membro la richiesta corredata delle seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo del richiedente; b) una scheda tecnica contenente le informazioni di cui al paragrafo 5; c) una sintesi della scheda tecnica. 3.   L'autorità competente di cui al paragrafo 2: a) accusa ricevuta della richiesta dandone comunicazione scritta al richiedente entro 14 giorni dal ricevimento, di cui indica la data; b) informa senza indugio l'Autorità; c) rende disponibili all'Autorità la richiesta e le informazioni supplementari fornite dal richiedente. 4.   L'Autorità provvede tempestivamente a: a) informare la Commissione e gli altri Stati membri della richiesta e mettere a loro disposizione la richiesta e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente; b) rendere pubbliche la richiesta, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente conformemente agli del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo diversamente disposto al paragrafo 6 del presente articolo. 5.   La scheda tecnica contiene le seguenti informazioni: a) qualsiasi informazione richiesta negli orientamenti dettagliati pubblicati dall'Autorità conformemente all', paragrafo 2; b) una descrizione del processo di pretrattamento effettuato per produrre un input di materia plastica idoneo a essere immesso nel processo di decontaminazione, e delle procedure specifiche di controllo della qualità applicate durante la raccolta e il processo di pretrattamento, compresa una specifica dettagliata dell'input di materia plastica pretrattato; c) una descrizione di qualsiasi processo di post-lavorazione della materia plastica riciclata richiesto e dell'uso previsto dei materiali e degli oggetti di materia plastica risultanti, nonché degli usi per i quali non sarebbero idonei, comprese le istruzioni e l'etichettatura pertinenti da fornire ai trasformatori e agli utilizzatori finali dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata; d) un semplice diagramma a blocchi di tutte le operazioni unitarie eseguite nel processo di decontaminazione, che faccia riferimento alle procedure di controllo dell'input, dell'output e della qualità applicate per ogni operazione; e) un diagramma delle tubazioni e della strumentazione del processo di decontaminazione conformemente alla sezione 4.4 della norma ISO 10628-1:2014, che indichi solo la strumentazione pertinente per la decontaminazione; f) una descrizione delle procedure di controllo della qualità applicate ad ogni operazione unitaria del processo di decontaminazione, tra cui: i) i valori dei parametri monitorati come le temperature di funzionamento, le pressioni, le portate e le concentrazioni, e i corrispondenti intervalli accettabili; ii) le analisi di laboratorio e la relativa frequenza; se del caso; iii) le procedure di correzione e di tenuta delle registrazioni; nonché iv) qualsiasi altra informazione che il richiedente ritenga pertinente per fornire una descrizione completa delle procedure di controllo della qualità impiegate. 6.   Le informazioni fornite conformemente al paragrafo 5, lettere e) ed f), e le informazioni equivalenti presentate conformemente al paragrafo 5, lettera a), possono essere mantenute riservate a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004.
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