Art. 16
Clausola di salvaguardia relativa all'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante una nuova tecnologia di riciclaggio o una tecnologia di riciclaggio idonea
In vigore dal 15 set 2022
Clausola di salvaguardia relativa all'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante una nuova tecnologia di riciclaggio o una tecnologia di riciclaggio idonea
1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può analizzare se vi siano motivi per modificare le condizioni di immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante una specifica tecnologia di riciclaggio, o impedirne completamente l'immissione sul mercato, anche se tale tecnologia è stata considerata idonea.
2. Ai fini dell'analisi di cui al paragrafo 1, lo sviluppatore della tecnologia, gli sviluppatori, i produttori o i fornitori di processi o impianti di riciclaggio che utilizzano la tecnologia, come quelli di cui all', paragrafo 1, i riciclatori, i trasformatori e gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che hanno ottenuto sulla tecnologia di riciclaggio. Se necessario, la Commissione può consultare l'Autorità.
3. La Commissione può invitare i soggetti di cui al paragrafo 2 a condurre un programma specifico di monitoraggio o prove di migrazione. La Commissione può specificare i termini entro i quali tali soggetti forniscono le informazioni o le relazioni richieste.
4. Sulla base dell'esito dell'analisi effettuata, la Commissione può:
a)
stabilire, se necessario, restrizioni e specifiche relative alla tecnologia;
b)
considerare la tecnologia di riciclaggio come non idonea.
5. Se la Commissione decide che una tecnologia di riciclaggio non è idonea, si applica l', paragrafo 3.
Storico versioni
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