Art. 18

Parere dell'Autorità

In vigore dal 15 set 2022
Parere dell'Autorità 1.   Entro un termine di sei mesi dal ricevimento di una richiesta valida, l'Autorità pubblica un parere in merito alla capacità del processo di riciclaggio di applicare la tecnologia di riciclaggio idonea impiegata in modo che i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati mediante tale processo siano conformi all' del regolamento (CE) n. 1935/2004 e siano sicuri da un punto di vista microbiologico. L'Autorità può prorogare al massimo per altri sei mesi il termine di cui al primo comma. In tal caso indica i motivi della proroga al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri. 2.   L'Autorità può, ove opportuno, invitare il richiedente a integrare le informazioni a corredo della domanda entro un termine specificato, sia per iscritto che mediante una spiegazione orale. Qualora l'Autorità richieda informazioni supplementari, il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso finché non sia stata fornita l'informazione richiesta. 3.   L'Autorità: a) verifica che le informazioni e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all', paragrafo 5, nel qual caso la richiesta è considerata valida; b) informa il richiedente, la Commissione e gli Stati membri nel caso in cui la richiesta non sia valida. 4.   Il parere dell'Autorità comprende le seguenti informazioni: a) l'identificativo e l'indirizzo del richiedente; b) il numero assegnato nell'allegato I, tabella 1, alla tecnologia di riciclaggio idonea utilizzata dal processo; c) una breve descrizione del processo di riciclaggio che includa una breve descrizione delle fasi del processo di pretrattamento e del processo di post-lavorazione richieste, una caratterizzazione dell'input di materia plastica e le condizioni e le restrizioni d'impiego dell'output; d) un diagramma di flusso del processo di decontaminazione che indichi l'ordine delle diverse operazioni unitarie che l'Autorità ha valutato, insieme a una descrizione di ciascuna di tali operazioni e del modo in cui sono controllati i parametri critici per il loro funzionamento; e) una valutazione scientifica dell'efficacia di decontaminazione conformemente agli orientamenti di cui all', paragrafo 2; f) una discussione e una conclusione sulla possibilità che il processo di riciclaggio permetta di fabbricare materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all' del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sicuri dal punto di vista microbiologico, compresa un'argomentazione a sostegno delle restrizioni e delle specifiche che secondo l'Autorità dovrebbero essere applicate all'input di materia plastica, alla configurazione e al funzionamento del processo di decontaminazione e all'uso della materia plastica riciclata e dei materiali e oggetti di materia plastica riciclata; g) se del caso, eventuali raccomandazioni riguardanti il monitoraggio della conformità del processo di riciclaggio alle condizioni dell'autorizzazione.
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