Art. 15

Decisione relativa all'idoneità di una nuova tecnologia

In vigore dal 15 set 2022
Decisione relativa all'idoneità di una nuova tecnologia 1.   Tenendo conto del parere dell'Autorità, delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame, la Commissione decide se la nuova tecnologia rappresenti o meno una nuova tecnologia di riciclaggio idonea conformemente all', paragrafo 1, o se sia inclusa in una tecnologia di riciclaggio idonea esistente. Se ritiene che una nuova tecnologia sia una tecnologia di riciclaggio idonea, la Commissione stabilisce, se necessario, le prescrizioni specifiche applicabili a tale tecnologia e decide se i processi di riciclaggio che la applicano debbano essere soggetti ad autorizzazione e se tale tecnologia includa l'uso di uno schema di riciclaggio. 2.   Se ritiene che i processi di riciclaggio che applicano una tecnologia siano soggetti ad autorizzazione, la Commissione stabilisce disposizioni relative al funzionamento degli impianti di riciclaggio notificati conformemente all', paragrafo 2. 3.   Una tecnologia che non è stata considerata idonea conformemente al paragrafo 1 non è più considerata una nuova tecnologia. Gli sviluppatori possono usare tale tecnologia come base per lo sviluppo di un'altra nuova tecnologia, a condizione che sia modificata sostanzialmente in modo da rispondere alle preoccupazioni espresse dall'Autorità e/o dalla Commissione.
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