Art. 4

Cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda i controlli di conformità

In vigore dal 29 lug 2022
Cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda i controlli di conformità 1.   Se viene accertata qualsiasi irregolarità e l’operatore che figura sull’etichetta è stabilito in un altro Stato membro, lo Stato membro interessato presenta una richiesta di verifica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (5) allo Stato membro in cui è stabilito l’operatore che figura sull’etichetta. 2.   Oltre alle prescrizioni stabilite all’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, la richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo è accompagnata da tutte le informazioni necessarie per la verifica, e in particolare: a) la data del campionamento o dell’acquisto dell’olio; b) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore nel quale ha avuto luogo il campionamento o l’acquisto dell’olio di oliva; c) il numero di partite in questione; d) la copia di tutte le etichette che figurano sull’imballaggio dell’olio di oliva interessato; e) i risultati delle analisi o delle altre controperizie che indicano i metodi utilizzati nonché il nome e l’indirizzo del laboratorio o dell’esperto; f) se del caso, il nome e l’indirizzo del fornitore dell’olio di oliva, dichiarato dallo stabilimento di vendita. 3.   Oltre alle prescrizioni stabilite all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, lo Stato membro destinatario della richiesta preleva campioni al più tardi entro la fine del mese successivo a quello della richiesta e verifica le indicazioni sull’etichettatura interessata. Lo Stato membro risponde entro tre mesi dalla data della richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:2105:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo