Art. 2

Obblighi degli Stati membri in materia di controlli di conformità

In vigore dal 29 lug 2022
Obblighi degli Stati membri in materia di controlli di conformità 1.   Gli Stati membri effettuano controlli di conformità sull’olio di oliva per verificare l’attuazione delle norme di commercializzazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulla base di un’analisi di rischio di cui all’. 2.   Gli Stati membri verificano che gli operatori rispettino i propri obblighi derivanti dall’, paragrafo 1. 3.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4), il nome e l’indirizzo dell’autorità o delle autorità competenti per l’esecuzione dei controlli di conformità conformemente al presente regolamento. La Commissione informa gli altri Stati membri e, su richiesta, qualsiasi parte interessata in merito a tali autorità competenti. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione delle modifiche che intervengono.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2022/2105 — Obblighi degli Stati membri in materia di controlli di conformità | Portale Normativo