Art. 3
Frequenza dei controlli di conformità e analisi di rischio
In vigore dal 29 lug 2022
Frequenza dei controlli di conformità e analisi di rischio
1. Ai fini del presente articolo si intende per «olio di oliva commercializzato» il quantitativo totale di olio di oliva messo a disposizione sul mercato in uno Stato membro ed esportato da tale Stato membro.
2. Gli Stati membri effettuano almeno un controllo di conformità all’anno ogni mille tonnellate di olio di oliva commercializzato sul loro territorio.
3. Gli Stati membri fanno in modo che i controlli di conformità siano effettuati selettivamente, in base a un’analisi di rischio e con adeguata frequenza, onde verificare che l’olio di oliva commercializzato corrisponda alla categoria dichiarata.
4. I criteri di valutazione del rischio sono i seguenti:
a)
la categoria dell’olio di oliva ai sensi dell’ del regolamento delegato (UE) 2022/2104, il periodo di produzione, il prezzo rispetto a quello di altri oli vegetali, le operazioni di miscelazione e condizionamento, gli impianti e le condizioni di magazzinaggio, il paese di origine, il paese di destinazione, il mezzo di trasporto o il volume della partita;
b)
la posizione degli operatori nella catena di commercializzazione, il volume e il valore nonché la gamma di categorie di oli che immettono sul mercato, il tipo di attività economica svolta quali la molitura, il magazzinaggio, la raffinazione, la miscelazione, il condizionamento e la vendita al minuto;
c)
le risultanze che emergono da controlli precedenti, segnatamente per quanto riguarda il numero e il tipo di carenze accertate, la qualità abituale dell’olio di oliva commercializzato e il livello di prestazione delle attrezzature tecniche adoperate;
d)
l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità degli operatori o dei loro sistemi di autocontrollo rispetto alla conformità alle norme di commercializzazione;
e)
il luogo in cui viene effettuato il controllo di conformità, in particolare se si tratta del primo punto di ingresso nell’Unione, dell’ultimo punto di uscita dall’Unione o del luogo in cui gli oli sono prodotti, condizionati, caricati o venduti al consumatore finale;
f)
qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere un rischio di non conformità.
5. Gli Stati membri stabiliscono in anticipo:
a)
i criteri di valutazione del rischio di non conformità delle partite;
b)
sulla base di un’analisi di rischio per ogni singola categoria di rischio, il numero minimo di operatori o di partite e di quantitativi minimi che saranno soggetti a un controllo di conformità.
6. Se dai controlli emergono irregolarità sostanziali, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi alla fase di commercializzazione, alla categoria dell’olio, all’origine o ad altri criteri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:2105:oj#art-3