Art. 6

Riconoscimento facoltativo degli impianti di condizionamento a livello nazionale

In vigore dal 29 lug 2022
Riconoscimento facoltativo degli impianti di condizionamento a livello nazionale 1.   Gli Stati membri hanno la possibilità di riconoscere gli impianti di condizionamento situati sul proprio territorio. 2.   Quando decidono di avvalersi del paragrafo 1, gli Stati membri concedono il riconoscimento e attribuiscono un identificativo alfanumerico a tutti gli impianti di condizionamento che ne fanno domanda e che soddisfano le condizioni seguenti: a) dispongono di impianti di condizionamento; b) si impegnano a raccogliere e conservare la documentazione di cui all’; c) dispongono di un sistema di magazzinaggio che consenta di accertare la provenienza dell’olio di oliva per cui è obbligatoria l’etichettatura del luogo di origine conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2104. 3.   Quando decidono di avvalersi del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni pertinenti conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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Art. 6 Regolamento (UE) 2022/2105 — Riconoscimento facoltativo degli impianti di condizionamento a livello nazionale | Portale Normativo