Art. 5
Proroga della validità di documenti dei conducenti scaduti rilasciati dall’Ucraina
In vigore dal 18 lug 2022
Proroga della validità di documenti dei conducenti scaduti rilasciati dall’Ucraina
Fatti salvi gli , qualora l’Ucraina adotti decisioni di proroga della validità dei documenti dei conducenti da essa rilasciati scaduti dopo il 31 dicembre 2021, gli Stati membri, ai fini degli , considerano i titolari dei pertinenti documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina come in possesso di un documento valido, a condizione che l’Ucraina informi la Commissione e gli Stati membri della sua decisione di prorogare la validità di tali documenti dei conducenti. Tale informazione è comunicata attraverso gli opportuni canali ufficiali.
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