Art. 3

Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dall’Ucraina

In vigore dal 18 lug 2022
Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dall’Ucraina 1.   Le patenti di guida in corso di validità rilasciate dall’Ucraina sono riconosciute nel territorio dell’Unione nel caso in cui i relativi titolari godano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al momento in cui cessa di applicarsi tale protezione temporanea. Tale riconoscimento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di limitazione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guida nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al principio della territorialità del diritto penale e di polizia. 2.   Se una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 è in possesso di una patente di guida in corso di validità rilasciata dall’Ucraina, gli Stati membri non richiedono l’esibizione della traduzione autenticata né di un permesso di guida internazionale di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale. Gli Stati membri possono richiedere l’esibizione di un passaporto, di un documento di residenza temporanea o di un altro documento adeguato al fine di verificare l’identità del titolare della patente di guida.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2022/1280 — Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dall’Ucraina | Portale Normativo