Art. 4

Carte di qualificazione del conducente e attestati di conducente

In vigore dal 18 lug 2022
Carte di qualificazione del conducente e attestati di conducente 1.   Su richiesta di una persona titolare di una carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina di cui all’, lettera b), del presente regolamento, che gode della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può: a) in deroga all’allegato I, punto 12, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), contrassegnare il campo 12 della pagina 2 della patente di guida dell’interessato con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)», il che significa «Conducente titolare di certificato di idoneità professionale in regola con l’obbligo di idoneità professionale — rilascio speciale valido per la sola durata della protezione temporanea», a condizione che tale persona sia anche titolare di una patente di guida secondo il modello dell’Unione rilasciata da tale Stato membro; oppure b) rilasciare a tale persona una carta di qualificazione del conducente con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» apposto nel campo 10 della pagina 2, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE. In deroga all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, ai conducenti che godono della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale e sono titolari di una carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina per il trasporto stradale di merci è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a condizione che rechi il codice dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)». Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro di rilascio appone il codice dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» nella sezione «osservazioni» dell’attestato di conducente, conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1072/2009, se il titolare ha adempiuto agli obblighi relativi alla formazione e all’esame e rispetta le norme minime in materia di idoneità fisica e mentale di cui al presente articolo. 2.   Le carte di qualificazione del conducente e il contrassegno sulle patenti di guida di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo come pure gli attestati di conducente di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono reciprocamente riconosciuti nel territorio dell’Unione. Si considera che i titolari delle carte di qualificazione del conducente, delle patenti di guida contrassegnate con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» o degli attestati di conducente contrassegnati con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» abbiano ottemperato all’obbligo di qualificazione iniziale necessario per l’esercizio dell’attività di guida di cui all’ della direttiva 2003/59/CE. 3.   Fatti salvi futuri atti dell’Unione relativi alla durata della protezione temporanea, in deroga all’allegato I, punto 4, lettera b), e punto 11 della direttiva 2006/126/CE, e all’allegato II, punto 4, lettera b), della direttiva 2003/59/CE, la data di scadenza figurante sulle carte di qualificazione del conducente o associata al codice speciale temporaneo dell’Unione apposto sulle patenti di guida è il 6 marzo 2025. Tuttavia, nonostante la data indicata su tali documenti, la loro validità amministrativa corrisponde alla scadenza più imminente fra quella del periodo di concessione della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina di cui all’ della direttiva 2001/55/CE, quella del periodo di concessione di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, o quella del periodo di validità della patente di guida. Il titolare è adeguatamente informato di tale limitazione. 4.   Prima di rilasciare la carta di qualificazione del conducente o di apporre il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» sulla patente o sull’attestato di conducente, come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri impongono al titolare della carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina di cui all’, lettera b), di seguire un corso obbligatorio di formazione integrativa che si concluda con una prova volta a verificare che il conducente possiede il livello di conoscenze richiesto dall’allegato I, sezione 1, della direttiva 2003/59/CE. La durata del corso obbligatorio di formazione integrativa è almeno pari a 35 ore e non deve superare le 60 ore, di cui almeno 2,5 di guida individuale, come indicato all’allegato I, sezione 2, punto 2.1, della direttiva 2003/59/CE. Tale formazione può essere fornita sotto forma di corso obbligatorio di formazione periodica a norma dell’allegato I, sezione 4, della direttiva 2003/59/CE. Per quanto concerne le esigenze di formazione specifiche di cui occorre tenere conto in questo contesto, è opportuno porre l’accento sull’acquisizione, da parte del conducente, della conoscenza delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Alla fine del corso, le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale ovvero a una prova al computer effettuata in centri di prova designati. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle norme nazionali adottate a norma del presente paragrafo prima del rilascio della carta di qualificazione del conducente o dell’apposizione del contrassegno sulla patente di guida, di cui al paragrafo 1. 5.   In caso di smarrimento o furto della carta di qualificazione del conducente di cui all’, lettera b), del presente regolamento, detenuta da una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale tale persona gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può verificare, su richiesta della persona in questione, anche coinvolgendo le autorità competenti dell’Ucraina, che tale persona sia titolare di un certificato di idoneità professionale valido rilasciato dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione nazionale e che non sia in possesso di un documento contrassegnato o rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo da un altro Stato membro. Dopo aver effettuato tale verifica, lo Stato membro interessato può rilasciare la carta di qualificazione del conducente o apporre sulla patente di guida o sull’attestato di conducente il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 1 a 4. 6.   Qualora una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sia titolare di una patente di guida secondo il modello dell’Unione rilasciata da tale Stato membro, gli Stati membri impongono che sia sottoposta a un esame in relazione alle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida, conformemente alle norme nazionali adottate in recepimento dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, prima di rilasciare una carta di qualificazione del conducente o di apporre il codice speciale temporaneo dell’Unione sull’attestato di conducente a norma del presente articolo. 7.   Al termine del periodo di applicazione della protezione temporanea nei confronti degli sfollati provenienti dall’Ucraina di cui all’ della direttiva 2001/55/CE, le carte di qualificazione del conducente, gli attestati di conducente rilasciati dagli Stati membri e il codice speciale temporaneo dell’Unione apposto sulla patente di guida a norma del presente articolo sono nulli.
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