Art. 6
Smarrimento o furto di patenti di guida rilasciate dall’Ucraina
In vigore dal 18 lug 2022
Smarrimento o furto di patenti di guida rilasciate dall’Ucraina
1. Qualora una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 dichiari lo smarrimento o il furto della propria patente di guida, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può verificare, su richiesta della persona in questione, anche coinvolgendo le autorità competenti dell’Ucraina, i diritti di guida acquisiti da tale persona in base alla legislazione applicabile in Ucraina e si accerta che nessun altro Stato membro abbia già rilasciato alla medesima persona una patente di guida a norma del presente articolo, in particolare per verificare che la patente di guida non sia stata limitata, sospesa o revocata.
2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2006/126/CE, dopo aver effettuato la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro può rilasciare alla persona in questione una patente di guida della stessa categoria o delle stesse categorie secondo il modello dell’Unione di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE. In tale caso, e in deroga all’allegato I, punto 12, della direttiva 2006/126/CE, gli Stati membri appongono sul campo 12 della patente di guida il codice speciale temporaneo dell’Unione «99.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)», indicante un «rilascio speciale valido solo per la durata della protezione temporanea (patente ucraina smarrita o rubata)».
Al momento della verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e prima del rilascio della patente di guida di cui al presente paragrafo per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE, gli Stati membri possono richiedere un esame che applichi le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida, in conformità delle norme nazionali adottate in recepimento dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE.
Al momento della verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e prima del rilascio della patente di guida di cui al presente paragrafo per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, gli Stati membri richiedono un esame che applichi le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida, in conformità delle norme nazionali adottate in recepimento dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE.
3. La patente di guida di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riconosciuta reciprocamente nell’Unione. Fatti salvi eventuali atti futuri dell’Unione relativi alla durata della protezione temporanea, in deroga all’allegato I, punto 4, lettera b), e punto 11 della direttiva 2006/126/CE, la data di scadenza di tale patente di guida è il 6 marzo 2025. Tuttavia, nonostante la data indicata sulla patente, la validità amministrativa di quest’ultima corrisponde alla scadenza più imminente fra quella del periodo di concessione della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina di cui all’ della direttiva 2001/55/CE e quella del periodo di concessione della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale del titolare. Il titolare è adeguatamente informato di tale limitazione.
4. Qualora la verifica di cui al paragrafo 1 non sia possibile, lo Stato membro in questione non rilascia la patente di guida di cui al paragrafo 2. In tale caso, lo Stato membro può rilasciare all’interessato una patente di guida valida esclusivamente nel suo territorio, conformemente al proprio diritto nazionale. Tale patente deve essere diversa dal modello che figura nell’allegato I della direttiva 2006/126/CE.
5. Al termine del periodo di applicazione della protezione temporanea nei confronti degli sfollati provenienti dall’Ucraina di cui all’ della direttiva 2001/55/CE, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri a norma del presente articolo sono nulle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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