Art. 3

Rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding

In vigore dal 13 lug 2022
Rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding La descrizione fornita agli investitori del metodo di valutazione del rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding all’interno di un portafoglio di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 contiene tutti gli elementi seguenti: a) i criteri e i principali indicatori finanziari utilizzati per stabilire la fattibilità e la sostenibilità dei piani aziendali dei singoli progetti di crowdfunding; b) un’analisi dei flussi di cassa attesi dei progetti di crowdfunding e una valutazione del modo in cui alcuni di tali flussi di cassa attesi si situano su orizzonti temporali diversi; c) un’analisi delle caratteristiche, compreso il grado di concorrenza, del settore di attività in cui operano i titolari di progetti; d) una valutazione delle conoscenze, dell’esperienza, della reputazione e della capacità dei titolari di progetti nel gestire le attività commerciali nel settore specifico del progetto; e) le procedure relative all’accettazione e al riconoscimento delle garanzie reali o delle garanzie e le misure di attenuazione del rischio di credito, se del caso; f) il tipo di piano di rimborso del prestito e la frequenza delle rate; g) le procedure per assegnare ciascun prestito associato a un progetto a una categoria di rischio adeguata, quale definita dal quadro di gestione del rischio; h) la fonte e il tipo di dati utilizzati ai fini delle lettere da a) a g).
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