Art. 6

Uso dei modelli

In vigore dal 13 lug 2022
Uso dei modelli 1.   Ai fini dell’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono informazioni adeguate sui modelli inclusi nel metodo utilizzato per la valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding, per la valutazione del merito creditizio dei titolari di progetti, per i processi di approvazione e monitoraggio del credito e per la composizione dei portafogli, compresi tutti gli elementi seguenti: a) la fonte dei dati utilizzati come input per i modelli; b) il quadro utilizzato per garantire la qualità dei dati utilizzati come input; c) l’esistenza di adeguati dispositivi di governance per la concezione e l’uso di tali modelli; d) il quadro per garantire che la qualità dell’output del modello sia regolarmente valutata e convalidata e, se del caso, riesaminata. 2.   Quando sono utilizzati modelli automatizzati nell’ambito del metodo per la valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding, nella valutazione del merito creditizio dei titolari di progetti, nei processi di approvazione e monitoraggio del credito o nella composizione dei portafogli, i fornitori di servizi di crowdfunding comunicano tutti gli elementi seguenti: a) in che modo l’uso di modelli automatizzati è adeguato alle dimensioni, alla natura e alla complessità dei tipi di progetti di crowdfunding selezionati per il portafoglio dell’investitore; b) le condizioni per l’applicazione di un processo decisionale automatizzato nei processi di approvazione e monitoraggio dei crediti, compresa l’individuazione dei prestiti, dei segmenti e dei limiti per i quali è consentito un processo decisionale automatizzato.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2022/2118 — Uso dei modelli | Portale Normativo