Art. 7

Informazioni sulle prove di stress e sull’analisi di sensibilità

In vigore dal 13 lug 2022
Informazioni sulle prove di stress e sull’analisi di sensibilità I fornitori di servizi di crowdfunding che effettuano prove di stress e analisi di sensibilità forniscono agli investitori informazioni su tutti gli elementi seguenti: a) a livello del singolo prestito e del singolo titolare di progetti, eventuali analisi di sensibilità effettuate per riflettere futuri eventi di mercato e idiosincratici potenzialmente negativi che sono pertinenti per il tipo e la finalità del prestito; b) a livello del portafoglio, le procedure e i sistemi informativi per le prove di stress effettuate per valutare la resilienza del portafoglio attraverso il ciclo economico e in diversi scenari.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2022/2118 — Informazioni sulle prove di stress e sull’analisi di sensibilità | Portale Normativo