Art. 1
Accuratezza e affidabilità delle informazioni da fornire agli investitori
In vigore dal 13 lug 2022
Accuratezza e affidabilità delle informazioni da fornire agli investitori
1. I fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che le informazioni fornite agli investitori a norma dell’, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2020/1503 siano accurate, affidabili e regolarmente aggiornate.
2. Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che:
a)
i dati utilizzati per effettuare le valutazioni del merito creditizio di cui al capo II del presente regolamento siano coerenti, completi e appropriati;
b)
le tecniche di misurazione siano adeguate alla complessità e al livello di rischio sottostanti ai singoli progetti di crowdfunding e/o ai portafogli, siano basate su dati affidabili e siano soggette a convalida periodica; e
c)
le procedure relative alla gestione dei dati siano solide e ben documentate, affidabili e regolarmente aggiornate.
Storico versioni
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