Art. 1

Accuratezza e affidabilità delle informazioni da fornire agli investitori

In vigore dal 13 lug 2022
Accuratezza e affidabilità delle informazioni da fornire agli investitori 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che le informazioni fornite agli investitori a norma dell’, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2020/1503 siano accurate, affidabili e regolarmente aggiornate. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che: a) i dati utilizzati per effettuare le valutazioni del merito creditizio di cui al capo II del presente regolamento siano coerenti, completi e appropriati; b) le tecniche di misurazione siano adeguate alla complessità e al livello di rischio sottostanti ai singoli progetti di crowdfunding e/o ai portafogli, siano basate su dati affidabili e siano soggette a convalida periodica; e c) le procedure relative alla gestione dei dati siano solide e ben documentate, affidabili e regolarmente aggiornate.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/2118 — Accuratezza e affidabilità delle informazioni da fornire agli investitori | Portale Normativo