Art. 2
Formato delle informazioni da comunicare
In vigore dal 13 lug 2022
Formato delle informazioni da comunicare
1. Ai fini del capo II, le informazioni fornite agli investitori sono facilmente disponibili in un’apposita sezione del sito web del fornitore di servizi di crowdfunding, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing.
2. Ai fini del capo III, le informazioni fornite ai singoli investitori sul loro portafoglio di prestiti sono messe a disposizione su una pagina protetta del sito web del fornitore di servizi di crowdfunding, accessibile tramite mezzi adeguati di identificazione personale.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo da essere facilmente leggibili ed espresse in un modo e utilizzando un linguaggio che ne faciliti la comprensione. Nei casi in cui è possibile utilizzare termini comuni, i termini tecnici sono evitati e, se utilizzati, sono corredati di una spiegazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:2118:oj#art-2