Art. 9

Totale delle attività liquide

In vigore dal 13 lug 2022
Totale delle attività liquide 1.   Le attività liquide totali di cui alla formula definita nell’ sono calcolate come la somma del denaro contante totale detenuto da un investitore non sofisticato sui conti di deposito e sui conti correnti, nonché il valore delle attività che possono essere facilmente e velocemente convertite in denaro contante, che comprendono: a) prodotti di risparmio che possono essere convertiti in denaro contante entro un massimo di 30 giorni di calendario; b) strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); c) azioni e quote di organismi di investimento collettivo con possibilità di esercitare il diritto di rimborso almeno su base settimanale. 2.   Le attività seguenti non sono considerate attività liquide: a) beni immobili; b) importi versati in favore di uno schema pensionistico aziendale o professionale; c) azioni di società che non sono liberamente rimborsabili o trasferibili, inclusi investimenti di crowdfunding precedenti.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2022/2114 — Totale delle attività liquide | Portale Normativo