Art. 8

Reddito annuo netto

In vigore dal 13 lug 2022
Reddito annuo netto 1.   Il reddito annuo netto di cui alla formula stabilita nell’ è calcolato come il reddito annuo totale percepito da un investitore non sofisticato al netto dei costi e degli oneri connessi, nonché dei contributi sociali e delle imposte. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il reddito annuo totale è la somma di: redditi da lavoro, interessi su depositi bancari o su altri strumenti di debito, pagamenti di dividendi o redditi da beni immobili, dove: a) i «redditi da lavoro» comprendono salari, indennità di disoccupazione e pagamenti della pensione percepiti dall’investitore non sofisticato, con esclusione dei pagamenti eccezionali; b) gli «interessi su depositi bancari o su altri strumenti di debito» comprendono pagamenti su depositi bancari o su altri strumenti di debito percepiti dall’investitore non sofisticato durante l’anno civile precedente, con esclusione dei pagamenti eccezionali; c) i «pagamenti di dividendi» includono i pagamenti ricevuti dal potenziale investitore non sofisticato in virtù della detenzione di azioni o quote di un organismo di investimento collettivo o di altri strumenti di capitale, con esclusione di eventuali plusvalenze realizzate mediante la vendita totale o parziale di tale partecipazione; d) il «reddito da beni immobili» comprende qualsiasi pagamento ricevuto in relazione alla locazione di beni immobili, ad esclusione di eventuali plusvalenze realizzate mediante la vendita totale o parziale di tali beni immobili.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2022/2114 — Reddito annuo netto | Portale Normativo