Art. 4
Segnalazione di rischio a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503
In vigore dal 13 lug 2022
Segnalazione di rischio a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503
1. Quando emana la segnalazione di rischio di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding non incoraggia i potenziali investitori non sofisticati a procedere con l’investimento.
2. La segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 contiene la dicitura seguente:
«Un investimento in un progetto di crowdfunding comporta il rischio di perdita della totalità del denaro investito
».
3. La segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 è mostrata ai potenziali investitori non sofisticati in modo facilmente leggibile e ben visibile sul sito web dei fornitori di servizi di crowdfunding.
4. La finestra di visualizzazione della segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 è posta in evidenza e resta visibile sul sito dei fornitori di servizi di crowdfunding fino a quando i potenziali investitori non sofisticati non hanno confermato di avere ricevuto e compreso la segnalazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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