Art. 2
Informazioni da richiedere ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503
In vigore dal 13 lug 2022
Informazioni da richiedere ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503
1. Le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding devono chiedere ai potenziali investitori non sofisticati circa la loro esperienza e comprensione di base dei rischi legati all’investimento comprendono, in misura adeguata alla natura, alla portata e alla complessità del servizio di crowdfunding offerto e alla tipologia di investimento previsto, i seguenti elementi:
a)
le tipologie di servizi di investimento e gli investimenti finanziari con cui il potenziale investitore non sofisticato ha familiarità;
b)
la natura, il volume e la frequenza delle precedenti operazioni inerenti valori mobiliari, strumenti ammessi ai fini di crowdfunding o prestiti, effettuate dal potenziale investitore non sofisticato, anche nella fase iniziale o di espansione di un’impresa e il periodo in cui tali operazioni sono state effettuate;
c)
il livello di istruzione e la professione o la precedente professione pertinente del potenziale investitore non sofisticato, compresa qualsiasi esperienza o competenza professionale acquisita in relazione a investimenti di crowdfunding.
2. Le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti a chiedere ai potenziali investitori non sofisticati in merito agli obiettivi di investimento, ove pertinente in relazione alla tipologia del servizio di crowdfunding offerto, includono:
a)
informazioni sul periodo di detenzione degli investimenti previsto da parte dei potenziali investitori non sofisticati;
b)
il profilo di rischio dei potenziali investitori non sofisticati e le loro preferenze in merito alla sostenibilità degli investimenti;
c)
gli obiettivi di investimento dei potenziali investitori non sofisticati.
3. Nel valutare la situazione finanziaria dei potenziali investitori non sofisticati, i fornitori di servizi di crowdfunding prendono in considerazione i risultati della simulazione di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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