Art. 3

Affidabilità delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503

In vigore dal 13 lug 2022
Affidabilità delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte dai potenziali investitori non sofisticati a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 siano affidabili e rispecchino in modo accurato le conoscenze, le competenze, l’esperienza, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento dei potenziali investitori non sofisticati, nonché la loro comprensione di base dei rischi collegati. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano le misure seguenti: a) informano i potenziali investitori non sofisticati dell’importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate; b) garantiscono che i mezzi utilizzati per raccogliere le informazioni sono idonei agli scopi dei potenziali investitori non sofisticati in questione e opportunamente progettati per essere da questi utilizzati; c) assicurano che le domande utilizzate possono essere ragionevolmente comprese dai potenziali investitori non sofisticati e sono sufficientemente precise da consentire di raccogliere informazioni che rispecchino in modo adeguato e accurato la situazione dei potenziali investitori non sofisticati.
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