Art. 1

Valutazione dell’appropriatezza dei servizi di crowdfunding

In vigore dal 13 lug 2022
Valutazione dell’appropriatezza dei servizi di crowdfunding 1.   Nel valutare, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, se i servizi di crowdfunding da loro offerti, e quali di essi, siano appropriati per i potenziali investitori non sofisticati, i fornitori di servizi di crowdfunding considerano quanto segue: a) se il potenziale investitore non sofisticato ha l’esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi legati all’investimento in generale; b) se il potenziale investitore non sofisticato ha l’esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi associati alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding valutano la comprensione da parte del potenziale investitore non sofisticato di ciò che costituisce un servizio di crowdfunding e dei rischi che esso implica.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/2114 — Valutazione dell’appropriatezza dei servizi di crowdfunding | Portale Normativo