Art. 4 · Segnalazione di rischio a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503

Art. 4

Segnalazione di rischio a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503

In vigore dal 13 lug 2022
Segnalazione di rischio a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 1.   Quando emana la segnalazione di rischio di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding non incoraggia i potenziali investitori non sofisticati a procedere con l’investimento. 2.   La segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 contiene la dicitura seguente: «Un investimento in un progetto di crowdfunding comporta il rischio di perdita della totalità del denaro investito ». 3.   La segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 è mostrata ai potenziali investitori non sofisticati in modo facilmente leggibile e ben visibile sul sito web dei fornitori di servizi di crowdfunding. 4.   La finestra di visualizzazione della segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 è posta in evidenza e resta visibile sul sito dei fornitori di servizi di crowdfunding fino a quando i potenziali investitori non sofisticati non hanno confermato di avere ricevuto e compreso la segnalazione.
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