Art. 11
Data di valutazione del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui
In vigore dal 13 lug 2022
Data di valutazione del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui
1. Il totale delle attività liquide di cui all’ e gli impegni finanziari annui di cui all’ sono valutati al 31 dicembre dell’anno civile precedente quello in cui è effettuata la simulazione.
2. Tuttavia, qualora una valutazione a tale data non rispecchi in modo accurato la situazione attuale del patrimonio netto del potenziale investitore, la valutazione è effettuata in una data più recente tale da consentire una valutazione più accurata.
3. Ai fini del paragrafo 2, una data più recente può essere qualsiasi data compresa tra il 31 dicembre dell’anno civile che precede quello in cui è effettuata la simulazione e la data di effettuazione della simulazione ed è la stessa per la valutazione sia del totale delle attività liquide che degli impegni finanziari annui. Nel determinare tale data, i potenziali investitori non sofisticati valutano se la sua assunzione come data di riferimento consenta una valutazione accurata del reddito annuo netto, del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui di cui alla formula definita nell’.
4. Il reddito netto annuo di cui all’ è il reddito dell’anno civile precedente l’anno in cui è effettuata la simulazione. Tuttavia, se la valutazione del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui è effettuata sulla base di una data più recente a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il reddito annuo netto è il reddito percepito durante i 12 mesi precedenti tale data più recente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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