Art. 12
Trasmissione del risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite
In vigore dal 13 lug 2022
Trasmissione del risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite
I fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori non sofisticati di fornire loro il risultato della simulazione effettuata in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:2114:oj#art-12