Art. 12

Trasmissione del risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite

In vigore dal 13 lug 2022
Trasmissione del risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite I fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori non sofisticati di fornire loro il risultato della simulazione effettuata in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2022/2114 — Trasmissione del risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite | Portale Normativo