Art. 12 · Trasmissione del risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite

Art. 12

Trasmissione del risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite

In vigore dal 13 lug 2022
Trasmissione del risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite I fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori non sofisticati di fornire loro il risultato della simulazione effettuata in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503.
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