Art. 10
Contratti tra i laboratori di riferimento dell’UE e le parti richiedenti
In vigore dal 17 giu 2022
Contratti tra i laboratori di riferimento dell’UE e le parti richiedenti
1. Per i compiti richiesti da un organismo notificato o da uno Stato membro, i laboratori di riferimento dell’UE concludono un contratto con la parte richiedente prima di eseguire il compito. Tale contratto stabilisce le modalità e le condizioni per lo svolgimento del compito, compreso il calendario. Il contratto è concluso con:
a)
gli organismi notificati per i compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettera a), b), c), d) o g), del regolamento (UE) 2017/746;
b)
lo Stato membro per i compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2017/746.
2. Un laboratorio di riferimento dell’UE può respingere le richieste degli organismi notificati di concludere un contratto per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/746 solo se tali compiti non rientrano nell’ambito della sua designazione.
3. Qualora sia stato concluso un contratto tra un organismo notificato e un laboratorio di riferimento dell’UE, l’organismo notificato mette il contratto a disposizione dell’autorità responsabile dell’organismo notificato, su richiesta.
Storico versioni
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