Art. 12

Verifica delle prestazioni e della conformità alle specifiche comuni o ad altre soluzioni scelte dal fabbricante

In vigore dal 17 giu 2022
Verifica delle prestazioni e della conformità alle specifiche comuni o ad altre soluzioni scelte dal fabbricante 1.   Ai fini del compito di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/746, i laboratori di riferimento dell’UE verificano le prestazioni di un dispositivo e la sua conformità alle specifiche comuni applicabili o ad altre soluzioni scelte dal fabbricante rispetto alle dichiarazioni di prestazione debitamente giustificate dal fabbricante nel rapporto di valutazione delle prestazioni. 2.   I laboratori di riferimento dell’UE decidono quali test di laboratorio sono necessari per verificare le prestazioni del dispositivo e la sua conformità alle specifiche comuni o ad altre soluzioni scelte dal fabbricante come indicato al paragrafo 1. I laboratori di riferimento dell’UE specificano i motivi della scelta dei test nel loro parere. 3.   I laboratori di riferimento dell’UE verificano le prestazioni del dispositivo e la sua conformità alle specifiche comuni o ad altre soluzioni scelte dal fabbricante come indicato al paragrafo 1 sulla base dei risultati dei test di laboratorio di cui al paragrafo 2. 4.   I laboratori di riferimento dell’UE forniscono il loro parere entro 60 giorni dall’ultima tra le date seguenti: a) la data della firma del contratto di cui all’, paragrafo 1, lettera a), da parte di tutte le parti contraenti; b) la data di ricevimento dall’organismo notificato di tutta la documentazione e di tutte le informazioni necessarie di cui all’, paragrafo 2, e dei chiarimenti di cui all’, paragrafo 3; c) la data di ricevimento delle attrezzature dal fabbricante e del completamento dell’eventuale formazione da esso fornita di cui all’, paragrafo 4; d) la data di ricevimento dei campioni del dispositivo da sottoporre a test. 5.   Il parere dei laboratori di riferimento dell’UE è dettagliato e contiene i motivi delle conclusioni e delle raccomandazioni formulate. Il parere di cui al primo comma contiene raccomandazioni per le analisi di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/746, anche per quanto riguarda i campioni da sottoporre a test, il numero di campioni del dispositivo e la frequenza delle analisi su campioni o lotti effettuate da un laboratorio di riferimento dell’UE, ove non siano state adottate prescrizioni conformemente all’articolo 48, paragrafo 13, lettera c), del regolamento (UE) 2017/746.
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