Art. 11
Frequenza della valutazione dell’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite
In vigore dal 14 giu 2022
Frequenza della valutazione dell’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite
Gli enti valutano l’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite su base trimestrale per tutte le unità di negoziazione per le quali sono autorizzati a norma dell’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 a calcolare i requisiti di fondi propri utilizzando modelli interni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:2059:oj#art-11