Art. 11 · Frequenza della valutazione dell’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite

Art. 11

Frequenza della valutazione dell’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite

In vigore dal 14 giu 2022
Frequenza della valutazione dell’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite Gli enti valutano l’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite su base trimestrale per tutte le unità di negoziazione per le quali sono autorizzati a norma dell’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 a calcolare i requisiti di fondi propri utilizzando modelli interni.
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