Art. 7

Status prioritario dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione

In vigore dal 30 mag 2022
Status prioritario dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione 1.   L’adozione dell’elenco dell’Unione stabilisce, ai fini di una qualsiasi decisione adottata nel corso del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, la necessità dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dal punto di vista della politica energetica e del clima, senza arrecare pregiudizio all’ubicazione esatta, al percorso o alla tecnologia del progetto. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d). 2.   Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli di domanda relativi ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, i promotori del progetto e tutte le autorità interessate assicurano che tali fascicoli siano trattati nel modo più rapido possibile in conformità del diritto dell’Unione e del diritto nazionale. 3.   Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione, ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, e sono adeguatamente trattati nel corso dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché nell’assetto territoriale, qualora previsto dalla legislazione nazionale, compresi i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, secondo le modalità previste dal diritto nazionale applicabili al tipo di infrastruttura energetica corrispondente. 4.   Tutte le procedure per la soluzione delle controversie, i contenziosi, gli appelli e i ricorsi giurisdizionali in relazione ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi nazionali, compresi la mediazione e l’arbitrato, laddove esistano nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui tali procedure d’urgenza sono previste dal diritto nazionale. 5.   Tenuto debito conto degli orientamenti esistenti emanati dalla Commissione in materia di snellimento delle procedure di valutazione ambientale per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, gli Stati membri valutano quali misure legislative e non legislative sono necessarie per snellire le procedure di valutazione ambientale e garantirne una coerente applicazione e informano la Commissione del risultato di tale valutazione. 6.   Entro il 24 marzo 2023 gli Stati membri adottano le misure non legislative individuate ai sensi del paragrafo 5. 7.   Entro il 24 giugno 2023 gli Stati membri adottano le misure legislative individuate ai sensi del paragrafo 5. Tali misure legislative si applicano fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione. 8.   In relazione all’impatto ambientale di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all’, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive. Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente alla direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l’autorità nazionale competente di cui all’ del presente regolamento assicurano che la decisione relativa al rilevante interesse pubblico di un progetto sia adottata entro i termini stabiliti nell’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).
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