Art. 8

Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

In vigore dal 30 mag 2022
Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni 1.   Entro il 23 giugno 2022 ogni Stato membro aggiorna, ove necessario, la nomina di una autorità nazionale competente responsabile di agevolare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione. 2.   Le responsabilità dell’autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 o i compiti che ne derivano possono essere delegati a un’altra autorità o essere eseguiti da un’altra autorità, per ciascun progetto figurante nell’elenco dell’Unione o per ciascuna specifica categoria di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, a condizione che: a) l’autorità nazionale competente notifichi tale delega alla Commissione e le relative informazioni siano pubblicate dall’autorità nazionale competente stessa o dal promotore del progetto sul sito internet di cui all’, paragrafo 7; b) una sola autorità sia responsabile del progetto figurante nell’elenco dell’Unione e costituisca l’unico punto di contatto per il promotore del progetto nell’ambito della procedura volta all’adozione della decisione globale per un dato progetto figurante nell’elenco dell’Unione e coordini la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti. L’autorità nazionale competente può mantenere la responsabilità di stabilire i termini, fatti salvi quelli stabiliti nell’, paragrafi 1 e 2. 3.   Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale e, nella misura in cui ciò non sia in contraddizione con essi, del diritto nazionale, l’autorità nazionale competente facilita l’adozione della decisione globale. La decisione globale è emessa entro i termini stabiliti nell’, paragrafi 1 e 2, e conformemente a uno dei regimi seguenti: a) regime integrato: la decisione globale è emessa dall’autorità nazionale competente ed è l’unica decisione legalmente vincolante adottata in esito alla procedura legale di rilascio dell’autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo al procedimento, di cui l’autorità nazionale competente deve tener conto; b) regime coordinato: la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate, che devono essere coordinate dall’autorità nazionale competente. L’autorità nazionale competente può istituire un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni a norma dell’, paragrafo 6, lettera b), e per monitorarne e coordinarne l’attuazione. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l’autorità nazionale competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini stabiliti nell’, paragrafi 1 e 2. L’autorità nazionale competente può adottare una decisione singola per conto di un’altra autorità nazionale interessata, laddove la decisione di quest’ultima non venga emessa entro il termine stabilito e il ritardo non possa essere giustificato adeguatamente; oppure, ove disposto dal diritto nazionale e nella misura compatibile con il diritto dell’Unione, l’autorità nazionale competente può considerare che un’altra autorità nazionale interessata abbia già approvato o rifiutato il progetto, se la decisione della suddetta autorità non è emessa entro il termine previsto. Ove disposto dal diritto nazionale, l’autorità nazionale competente può ignorare una decisione singola di un’altra autorità nazionale interessata se ritiene che tale decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall’autorità nazionale interessata; in tale contesto, l’autorità nazionale competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale e indica i motivi della propria decisione; c) regime collaborativo: la decisione globale è coordinata dall’autorità nazionale competente. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l’autorità nazionale competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini stabiliti nell’, paragrafi 1 e 2. Essa controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate. Gli Stati membri attuano i regimi in modo tale che, in conformità del diritto nazionale, essi contribuiscano a rendere più efficiente e tempestiva l’adozione della decisione globale. La competenza delle autorità interessate può integrarsi nella competenza dell’autorità nazionale competente nominata in conformità del paragrafo 1, oppure le autorità interessate possono mantenere, entro certi limiti, la propria competenza autonoma in conformità del rispettivo regime autorizzativo scelto dallo Stato membro in conformità del presente paragrafo, per agevolare l’adozione della decisione globale e cooperare di conseguenza con l’autorità nazionale competente. Qualora un’autorità interessata ritenga di non riuscire ad adottare una decisione singola entro il termine previsto, ne informa immediatamente l’autorità nazionale competente indicando i motivi del ritardo. Successivamente l’autorità nazionale competente stabilisce un altro termine entro il quale la decisione singola deve essere emessa, conformemente ai termini generali stabiliti nell’, paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri scelgono tra i tre regimi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma per facilitare e coordinare i loro procedimenti e attuano il regime che è più efficace in considerazione delle specificità nazionali nei loro procedimenti di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni. Qualora uno Stato membro scelga il regime collaborativo, ne comunica alla Commissione i motivi. 4.   Gli Stati membri possono applicare ai progetti onshore e offshore figuranti nell’elenco dell’Unione i regimi di cui al paragrafo 3. 5.   Laddove un progetto figurante nell’elenco dell’Unione richieda che le decisioni siano adottate in due o più Stati membri, le pertinenti autorità nazionali competenti assumono tutte le iniziative necessarie per una cooperazione e comunicazione efficienti ed efficaci tra loro, incluse le fasi di cui all’, paragrafo 6. Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione dell’impatto ambientale. 6.   Le pertinenti autorità nazionali competenti degli Stati membri coinvolte in un progetto figurante nell’elenco dell’Unione appartenente a uno dei corridoi prioritari di rete offshore di cui all’allegato I, sezione 2, designano congiuntamente tra di essi uno sportello unico per i promotori del progetto, che ha il compito di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti sul procedimento di rilascio delle autorizzazioni per il progetto, con l’obiettivo di agevolare tale procedimento e l’adozione delle decisioni da parte delle pertinenti autorità nazionali competenti. Gli sportelli unici possono fungere da archivio che aggrega i documenti esistenti relativi ai progetti.
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Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni (Art. 8 Regolamento (UE) 2022/869) — Testo vigente | Portale Normativo