Art. 6
Coordinatori europei
In vigore dal 30 mag 2022
Coordinatori europei
1. Qualora un progetto di interesse comune incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d’intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.
2. Il coordinatore europeo:
a)
promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e tutti i portatori di interessi coinvolti;
b)
assiste tutte le parti, come necessario, nella consultazione dei portatori di interessi coinvolti, discutendo, se del caso, percorsi alternativi, e nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;
c)
ove opportuno, fornisce consulenza ai promotori del progetto sul finanziamento dello stesso;
d)
assicura che vengano forniti un sostegno adeguato e una direzione strategica da parte degli Stati membri interessati per la preparazione e l’attuazione dei progetti;
e)
presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio.
La Commissione trasmette la relazione del coordinatore europeo di cui alla lettera e) al Parlamento europeo e ai gruppi interessati.
3. Il coordinatore europeo viene scelto a seguito di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente e sulla base dell’esperienza di un candidato in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione.
4. La decisione di nomina del coordinatore europeo specifica le condizioni del mandato, compresi la durata, i compiti specifici con le relative scadenze e la metodologia da seguire. L’attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.
5. Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell’esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.
Storico versioni
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