Art. 5

Attuazione e monitoraggio dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione

In vigore dal 30 mag 2022
Attuazione e monitoraggio dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione 1.   I promotori del progetto elaborano un piano di attuazione per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, che include un calendario per ciascuno degli aspetti seguenti: a) gli studi di fattibilità e di progettazione anche per quanto riguarda l’adattamento ai cambiamenti climatici e il rispetto della legislazione ambientale e del principio del «non arrecare un danno significativo»; b) l’approvazione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità interessata; c) la costruzione e la messa in servizio; d) il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 6, lettera b). 2.   I TSO, i DSO e altri gestori cooperano tra loro al fine di agevolare lo sviluppo di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione in questo settore. 3.   L’Agenzia e i gruppi interessati eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione e, ove necessario, formulano raccomandazioni per agevolare l’attuazione di detti progetti. I gruppi possono richiedere informazioni aggiuntive conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco. 4.   Entro il 31 dicembre di ogni anno successivo all’anno di inclusione di un progetto figurante nell’elenco dell’Unione, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, all’autorità nazionale competente di cui all’, paragrafo 1. Tale relazione comprende informazioni dettagliate: a) sui progressi realizzati nello sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e la procedura di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale, nel rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo» all’ambiente, e sulle misure adottate in materia di adattamento ai cambiamenti climatici; b) se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate; c) se del caso, su un piano riveduto volto a superare i ritardi. 5.   Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello in cui il promotore del progetto deve presentare la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, sottopongono all’Agenzia e al pertinente gruppo la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione ubicati nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente indicato come tale e redatto senza modificare il testo introdotto dai promotori del progetto. 6.   Entro il 30 aprile di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell’Unione, l’Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione che sono soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, valutando i progressi compiuti e l’evoluzione prevista dei costi del progetto, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta anche, conformemente all’, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942, l’attuazione uniforme dei piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I. In casi debitamente giustificati, l’Agenzia può chiedere le informazioni addizionali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti di cui al presente paragrafo. 7.   Laddove la messa in servizio di un progetto figurante nell’elenco dell’Unione sia ritardata rispetto al piano di attuazione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al controllo del promotore del progetto, si applicano le misure seguenti: a) le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la realizzazione dell’investimento nella misura in cui i provvedimenti di cui all’, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva 2009/73/CE e di cui all’articolo 51, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva (UE) 2019/944 siano applicabili conformemente al diritto nazionale; b) qualora i provvedimenti delle autorità nazionali di regolamentazione di cui alla lettera a) non siano applicabili, il promotore di tale progetto seleziona, entro 24 mesi dalla data di messa in servizio di cui nel piano di attuazione, un soggetto terzo per finanziare o realizzare l’intero progetto o parte di esso; c) qualora non venga selezionato un soggetto conformemente alla lettera b), lo Stato membro o, qualora questi abbia così disposto, l’autorità nazionale di regolamentazione può designare, entro due mesi dallo scadere del periodo di cui alla lettera b), un soggetto terzo per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare; d) qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può presentare un invito ad avanzare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire un promotore del progetto per realizzare il progetto nel rispetto dei tempi concordati; e) laddove si applichino le misure di cui alle lettere c) o d), il gestore del sistema nella cui area è ubicato l’investimento fornisce ai gestori di attuazione, agli investitori o al soggetto terzo tutte le informazioni necessarie per realizzare l’investimento, collega nuovi attivi alla rete di trasmissione o, se del caso, alla rete di distribuzione e, in genere, fa tutto il possibile per agevolare l’attuazione dell’investimento e il funzionamento e la manutenzione sicuri, affidabili ed efficienti del progetto figurante nell’elenco dell’Unione. 8.   Un progetto figurante nell’elenco dell’Unione può essere rimosso da detto elenco secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4, se la sua inclusione nell’elenco è stata basata su un’informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l’inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell’Unione. 9.   I progetti che non figurano più nell’elenco dell’Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi connessi allo status di progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco previsti dal presente regolamento. Tuttavia, un progetto che non figura più nell’elenco dell’Unione, ma il cui fascicolo di domanda è stato ammesso all’esame dall’autorità competente, mantiene i diritti e gli obblighi di cui al capo III, salvo nel caso in cui il progetto sia stato rimosso dall’elenco dell’Unione per i motivi di cui al paragrafo 8 del presente articolo. 10.   Il presente articolo non pregiudica l’eventuale assistenza finanziaria dell’Unione concessa al progetto figurante nell’elenco dell’Unione prima della rimozione dello stesso da detto elenco.
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