Art. 19
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 30 mag 2022
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 23 marzo 2023, fatta eccezione per:
a)
gli , paragrafo 5, 9, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, e 17, che si applicano a decorrere dal 22 giugno 2022; e
b)
l’, che si applica a decorrere dal 4 luglio 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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