Art. 17
Modifica del regolamento (UE) n. 909/2014
In vigore dal 30 mag 2022
Modifica del regolamento (UE) n. 909/2014
L’articolo 76, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, è sostituito dal seguente:
«Ciascuna misura della disciplina di regolamento di cui all’, paragrafi da 1 a 13, si applica a decorrere dalla data di applicazione specificata per tale misura della disciplina di regolamento nell’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 15.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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