Art. 18

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

In vigore dal 30 mag 2022
Modifiche della direttiva 2014/65/UE La direttiva 2014/65/UE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, il punto 15 è sostituito dal seguente: «15) “strumento finanziario”: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;»; 2) all’articolo 93, è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Entro il 23 marzo 2023 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’, paragrafo 1, punto 15, e le comunicano alla Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 marzo 2023. In deroga al primo comma, gli Stati membri che non possono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi all’, paragrafo 1, punto 15, entro il 23 marzo 2023, poiché le loro procedure legislative richiedono più di nove mesi, beneficiano di una proroga di un massimo di sei mesi a decorrere dal 23 marzo 2023, a condizione che notifichino alla Commissione la necessità di ricorrere a una proroga entro il 23 marzo 2023.».
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Art. 18 Regolamento (UE) 2022/858 — Modifiche della direttiva 2014/65/UE | Portale Normativo