Art. 8

Autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT

In vigore dal 30 mag 2022
Autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT 1.   Una persona giuridica autorizzata ad agire quale impresa di investimento o autorizzata a gestire un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE può chiedere un’autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi del presente regolamento. 2.   Se una persona giuridica chiede l’autorizzazione come impresa di investimento o l’autorizzazione a gestire un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE e, contemporaneamente, presenta una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo, al solo scopo di gestire un MTF DLT, l’autorità competente non valuta se il richiedente soddisfa i requisiti della direttiva 2014/65/UE in relazione ai quali il richiedente ha richiesto un’esenzione conformemente all’ del presente regolamento. 3.   Se una persona giuridica, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo, chiede contemporaneamente un’autorizzazione come impresa di investimento o un’autorizzazione a gestire un mercato regolamentato e un’autorizzazione specifica, presenta nella sua domanda le informazioni richieste a norma dell’ della direttiva 2014/65/UE, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare la conformità ai requisiti in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un’esenzione conformemente all’ del presente regolamento. 4.   Le domande di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento contengono le informazioni seguenti: a) il piano aziendale del richiedente, le regole dell’MTF DLT e la disciplina giuridica di cui all’, paragrafo 1, nonché le informazioni riguardanti il funzionamento, i servizi e le attività dell’MTF DLT di cui all’, paragrafo 3; b) una descrizione del funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata, di cui all’, paragrafo 2; c) una descrizione di tutti i dispositivi informatici e cibernetici del richiedente di cui all’, paragrafo 4; d) prove che attestino che il richiedente dispone di salvaguardie prudenziali sufficienti per far fronte alle proprie passività e compensare i clienti, come indicato all’, paragrafo 6, terzo comma; e) se del caso, una descrizione delle modalità di custodia per gli strumenti finanziari DLT dei clienti di cui all’, paragrafo 5; f) una descrizione dei dispositivi volti a garantire la tutela degli investitori e una descrizione dei meccanismi di gestione dei reclami e dei ricorsi dei clienti, di cui all’, paragrafo 6, secondo comma; g) la strategia di transizione del richiedente; e h) le esenzioni per le quali il richiedente ha presentato domanda a norma dell’, la motivazione di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità mediante le quali intende soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni. 5.   Entro il 23 marzo 2023, l’ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini del paragrafo 4. 6.   Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT, l’autorità competente valuta se essa è completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti o le informazioni supplementari. Quando ritiene che la domanda sia completa, l’autorità competente ne informa il richiedente. Non appena ritiene che la domanda sia completa, l’autorità competente invia copia della domanda all’ESMA. 7.   Se necessario per promuovere la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni, o se necessario per garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, l’ESMA fornisce all’autorità competente un parere non vincolante sulle esenzioni richieste o sull’adeguatezza del tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata ai fini del presente regolamento, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della copia della domanda. Prima di emettere un parere non vincolante, l’ESMA consulta le autorità competenti degli altri Stati membri e tiene le loro opinioni nella massima considerazione nell’emissione del parere. Se l’ESMA emette un parere non vincolante, l’autorità competente tiene debitamente conto di tale parere e, su richiesta dell’ESMA, fornisce a quest’ultima una dichiarazione in merito a eventuali scostamenti significativi da tale parere. Il parere dell’ESMA e la dichiarazione dell’autorità competente non sono resi pubblici. 8.   Entro il 24 marzo 2025, l’ESMA elabora orientamenti per promuovere la coerenza e la proporzionalità: a) delle esenzioni concesse ai gestori di MTF DLT in tutta l’Unione, anche nel contesto della valutazione dell’adeguatezza dei diversi tipi di tecnologia a registro distribuito utilizzata dai gestori ai fini del presente regolamento; e b) dell’esercizio dell’opzione prevista all’, paragrafo 6. Tali orientamenti garantiscono la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L’ESMA aggiorna periodicamente tali orientamenti. 9.   Entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT, l’autorità competente esegue una valutazione della domanda e decide se concedere l’autorizzazione specifica. Se un richiedente presenta contemporaneamente una domanda di autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE e una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente regolamento, il periodo di valutazione può essere prorogato per un ulteriore periodo fino a quello specificato all’, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. 10.   Fatti salvi gli della direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente nega la concessione dell’autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT se sussistono motivi per ritenere che: a) ci siano rischi significativi per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria non affrontati e mitigati adeguatamente del richiedente; b) l’autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT e le esenzioni richieste abbiano la finalità di eludere i requisiti legali o regolamentari; o c) il gestore dell’MTF DLT non sarà in grado, o non consentirà ai suoi utenti, di rispettare le disposizioni applicabili del diritto dell’Unione o le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. 11.   Un’autorizzazione specifica è valida in tutta l’Unione per un periodo massimo di sei anni dalla data del rilascio. L’autorizzazione specifica precisa le esenzioni concesse conformemente all’, le eventuali misure compensative ed eventuali soglie inferiori a quelle fissate dall’autorità competente a norma dell’, paragrafo 6. L’autorità competente informa senza indugio l’ESMA in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di un’autorizzazione specifica a norma del presente articolo, comprese le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo. L’ESMA pubblica sul proprio sito web: a) l’elenco degli MTF DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche, l’elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi e le eventuali soglie inferiori fissate dalle autorità competenti per ciascuno di essi; e b) il numero totale delle richieste di esenzione presentate a norma dell’, indicando il numero e i tipi di esenzioni concesse o rifiutate, unitamente alle motivazioni degli eventuali rifiuti. Le informazioni di cui al terzo comma, lettera b), sono pubblicate in forma anonima. 12.   Fatti salvi gli della direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente revoca un’autorizzazione specifica o qualsiasi relativa esenzione se: a) nel funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata o nei servizi e nelle attività forniti dal gestore di un MTF DLT è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria e il vizio ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di sperimentazione; b) il gestore dell’MTF DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni; c) il gestore dell’MTF DLT ha ammesso alla negoziazione strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1; d) il gestore dell’MTF DLT ha superato le soglie di cui all’, paragrafo 2; e) il gestore dell’MTF DLT ha superato le soglie di cui all’, paragrafo 3, e non ha attivato la strategia di transizione; o f) il gestore dell’MTF DLT ha ottenuto l’autorizzazione specifica o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti o di un’omissione sostanziale. 13.   Qualora un gestore di un MTF DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata, oppure ai servizi o alle attività che fornisce, e tale modifica sostanziale richieda una nuova autorizzazione specifica, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti del gestore o di eventuali condizioni legate a un’esenzione, il gestore dell’MTF DLT chiede una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica. Qualora un gestore di un MTF DLT chieda una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica, si applica la procedura di cui all’. L’autorità competente esamina tale richiesta, conformemente al presente articolo.
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