Art. 15
Notifiche
In vigore dal 30 mag 2022
Notifiche
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all’avvenuta presa di consegne circa la responsabilità del sistema e-CODEX da parte di eu-LISA, gli Stati membri notificano a eu-LISA i seguenti dati statistici:
a)
il numero di messaggi tecnici inviati e ricevuti attraverso ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato per i sistemi connessi nel loro territorio, raggruppati per corrispondente punto di accesso e-CODEX autorizzato e standard procedurale digitale, a meno che non si applichi una procedura di notifica equivalente ai sensi di un altro atto giuridico dell’Unione;
b)
il numero e il tipo di incidenti riscontrati dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati per i sistemi connessi nel loro territorio che hanno interessato la sicurezza del sistema e-CODEX, a meno che non si applichi una procedura di notifica equivalente ai sensi di un altro atto giuridico dell’Unione.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all’avvenuta presa di consegne circa la responsabilità del sistema e-CODEX, la Commissione notifica a eu-LISA i seguenti dati statistici:
a)
il numero di messaggi tecnici inviati e ricevuti attraverso ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato gestito da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, raggruppati per corrispondente punto di accesso e-CODEX autorizzato e standard procedurale digitale, a meno che non si applichi una procedura di notifica equivalente ai sensi di un altro atto giuridico dell’Unione;
b)
il numero e il tipo di incidenti riscontrati dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati, laddove tali entità siano istituzioni, organi e organismi dell’Unione, che hanno interessato la sicurezza del sistema e-CODEX, a meno che non si applichi una procedura di notifica equivalente ai sensi di un altro atto giuridico dell’Unione.
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo confermano se gli elenchi dei punti di accesso e-CODEX autorizzati degli standard procedurali digitali di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 1, sono aggiornati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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