Art. 17

Cooperazione con organizzazioni internazionali

In vigore dal 30 mag 2022
Cooperazione con organizzazioni internazionali 1.   eu-LISA può concludere accordi di collaborazione con organizzazioni internazionali e con i relativi organi subordinati, disciplinati dal diritto pubblico internazionale, o con altri soggetti o organismi competenti istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più paesi, al fine di consentire loro di richiedere e ricevere assistenza tecnica nell’utilizzo del sistema e-CODEX. Detti accordi di collaborazione sono conclusi conformemente all’articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1726. 2.   Gli accordi di collaborazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono consentire la designazione di una persona fisica per ogni organizzazione, organismo o entità internazionale che serva da corrispondente, che ha diritto di richiedere e ricevere l’assistenza tecnica di cui all’, paragrafo 1, lettera f), secondo le modalità stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), purché tale assistenza tecnica non incida sui costi di cui all’, paragrafo 1.
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Cooperazione con organizzazioni internazionali (Art. 17 Regolamento (UE) 2022/850) — Testo vigente | Portale Normativo