Art. 17
Cooperazione con organizzazioni internazionali
In vigore dal 30 mag 2022
Cooperazione con organizzazioni internazionali
1. eu-LISA può concludere accordi di collaborazione con organizzazioni internazionali e con i relativi organi subordinati, disciplinati dal diritto pubblico internazionale, o con altri soggetti o organismi competenti istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più paesi, al fine di consentire loro di richiedere e ricevere assistenza tecnica nell’utilizzo del sistema e-CODEX. Detti accordi di collaborazione sono conclusi conformemente all’articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1726.
2. Gli accordi di collaborazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono consentire la designazione di una persona fisica per ogni organizzazione, organismo o entità internazionale che serva da corrispondente, che ha diritto di richiedere e ricevere l’assistenza tecnica di cui all’, paragrafo 1, lettera f), secondo le modalità stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), purché tale assistenza tecnica non incida sui costi di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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