Art. 16
Monitoraggio e relazioni
In vigore dal 30 mag 2022
Monitoraggio e relazioni
1. eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico e sull’uso del sistema e-CODEX, inclusa la sicurezza del sistema e-CODEX, due anni dopo l’avvenuta presa di consegne circa la responsabilità del sistema e-CODEX e successivamente ogni due anni.
2. eu-LISA procede al consolidamento dei dati ricevuti dalla Commissione e dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 1, e dell’ e fornisce i seguenti indicatori nell’ambito della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a)
l’elenco e il numero degli standard procedurali digitali per i quali è stato utilizzato il sistema e-CODEX durante il periodo di riferimento;
b)
il numero di punti di accesso e-CODEX autorizzati per ciascuno Stato membro e ciascuno standard procedurale digitale;
c)
il numero di messaggi tecnici inviati attraverso il sistema e-CODEX per ciascuno standard procedurale digitale tra ciascuno dei punti di accesso e-CODEX autorizzati;
d)
il numero e il tipo di incidenti che hanno un impatto sulla sicurezza del sistema e-CODEX e le informazioni sulla conformità al piano di sicurezza e-CODEX.
3. La Commissione presenta una valutazione globale del sistema e-CODEX tre anni dopo l’avvenuta presa di consegne circa la responsabilità del sistema e-CODEX da parte di eu-LISA e successivamente ogni quattro anni. Tale valutazione globale comprende una valutazione dell’applicazione del presente regolamento e un esame dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi perseguiti e può proporre eventuali azioni future. Nell’elaborare le sue valutazioni, la Commissione riesamina inoltre, su basi oggettive, il ruolo del consiglio di gestione del programma di e-CODEX e il suo mantenimento e, se necessario, propone miglioramenti. La Commissione trasmette la valutazione globale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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