Art. 8
Responsabilità degli Stati membri
In vigore dal 30 mag 2022
Responsabilità degli Stati membri
1. Gli Stati membri autorizzano i punti di accesso e-CODEX per i sistemi connessi sul loro territorio conformemente al diritto nazionale e dell’Unione applicabile. Gli Stati membri mantengono un elenco di tali punti di accesso e-CODEX autorizzati e degli standard procedurali digitali applicati da ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato. Gli Stati membri notificano senza ritardo tale elenco e le relative modifiche a eu-LISA. Gli Stati membri vigilano sui loro punti di accesso e-CODEX autorizzati, garantendo che le condizioni alle quali è stata concessa l’autorizzazione siano costantemente soddisfatte. Gli Stati membri non gestiscono i loro punti di accesso e-CODEX autorizzati nei paesi terzi.
2. Ogni Stato membro designa una serie di corrispondenti e-CODEX proporzionalmente al numero di punti di accesso e-CODEX che ha autorizzato e al numero di standard procedurali digitali applicati da tali punti di accesso e-CODEX autorizzati. Solo tali corrispondenti e-CODEX hanno diritto di chiedere e di ricevere l’assistenza tecnica di cui all’, paragrafo 1, lettera f), secondo le modalità stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafo 1, lettera b). Ogni Stato membro notifica un elenco dei corrispondenti e-CODEX da essa designati e le relative modifiche a eu-LISA.
Storico versioni
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