Art. 10

Percentuali di riduzione in caso di inosservanza intenzionale

In vigore dal 4 mag 2022
Percentuali di riduzione in caso di inosservanza intenzionale La percentuale di riduzione per un’inosservanza intenzionale accertata è pari almeno al 15 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116. Sulla scorta della valutazione dell’inosservanza fornita dall’autorità di controllo competente tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, l’organismo pagatore può decidere di aumentare tale percentuale fino al 100 %.
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