Art. 9

Percentuali di riduzione in caso di inosservanza non intenzionale

In vigore dal 4 mag 2022
Percentuali di riduzione in caso di inosservanza non intenzionale 1.   Per le inosservanze non intenzionali accertate l’organismo pagatore può decidere, sulla scorta della valutazione dell’inosservanza fornita dall’autorità di controllo competente tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, di ridurre la percentuale di cui all’articolo 85, paragrafo 2, dello stesso regolamento fino all’1 %. 2.   Qualora un’inosservanza non intenzionale accertata abbia gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l’organismo pagatore può decidere, sulla scorta della valutazione dell’inosservanza fornita dall’autorità di controllo competente tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, di aumentare la percentuale di cui all’articolo 85, paragrafo 5, dello stesso regolamento fino al 10 %. 3.   Qualora un’inosservanza non intenzionale accertata dello stesso requisito o della stessa norma persista per tre anni civili consecutivi, la percentuale di riduzione di cui all’articolo 85, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica solo se il beneficiario è stato informato della precedente inosservanza accertata. Qualora la medesima inosservanza persista senza giustificato motivo da parte del beneficiario è considerata un caso di inosservanza intenzionale. 4.   Qualora un’inosservanza accertata non abbia conseguenze o abbia conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati e non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa a norma dell’articolo 85, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, l’inosservanza non è presa in considerazione ai fini dell’accertamento della ripetizione o della persistenza di un’inosservanza. 5.   Qualora uno Stato membro utilizzi il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116 per individuare i casi di inosservanza, la riduzione da applicare per le inosservanze non intenzionali accertate può essere inferiore alla riduzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma almeno pari allo 0,5 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del medesimo regolamento.
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