Art. 8

Principi generali delle sanzioni amministrative

In vigore dal 4 mag 2022
Principi generali delle sanzioni amministrative 1.   La sanzione amministrativa di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 è irrogata solo se viene accertata un’inosservanza nell’arco di tre anni civili consecutivi calcolati a partire dall’anno in cui si è verificata l’inosservanza e compreso tale anno. 2.   Se la medesima inosservanza si verifica continuativamente per più anni civili si applica una sanzione amministrativa per ogni anno civile in cui si è verificata l’inosservanza. Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate o saranno presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l’inosservanza. 3.   Se nell’anno civile dell’accertamento il beneficiario non presenta una domanda di aiuto o la sanzione amministrativa supera l’importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario in relazione alle domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento, la sanzione amministrativa è recuperata a norma dell’articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (10).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:1172:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento (UE) 2022/1172 — Principi generali delle sanzioni amministrative | Portale Normativo