Art. 12

Disposizioni transitorie

In vigore dal 4 mag 2022
Disposizioni transitorie In deroga all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 i controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all’articolo 83 del medesimo regolamento sono effettuati sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale attuati fino al 31 dicembre 2025 a norma di detto regolamento, quando il beneficiario interessato riceve pagamenti basati sulle superfici anche nell’ambito del piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115. Si considera che i controlli della condizionalità di cui al primo comma includano i controlli della condizionalità di cui all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze delle regole di condizionalità. Se le regole di condizionalità non sono rispettate, lo Stato membro effettua controlli a norma di tale articolo delle misurazioni basate sulle superfici dei programmi di sviluppo rurale e, qualora siano riscontrate irregolarità, adotta le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:1172:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento (UE) 2022/1172 — Disposizioni transitorie | Portale Normativo