Art. 12
Disposizioni transitorie
In vigore dal 4 mag 2022
Disposizioni transitorie
In deroga all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 i controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all’articolo 83 del medesimo regolamento sono effettuati sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale attuati fino al 31 dicembre 2025 a norma di detto regolamento, quando il beneficiario interessato riceve pagamenti basati sulle superfici anche nell’ambito del piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115.
Si considera che i controlli della condizionalità di cui al primo comma includano i controlli della condizionalità di cui all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze delle regole di condizionalità. Se le regole di condizionalità non sono rispettate, lo Stato membro effettua controlli a norma di tale articolo delle misurazioni basate sulle superfici dei programmi di sviluppo rurale e, qualora siano riscontrate irregolarità, adotta le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013.
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